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Vendite giudiziarie: le agevolazioni fiscali prima casa sono previste anche per l’aggiudicatario di un immobile


Anche chi acquista un bene immobile in una vendita giudiziaria può fruire delle agevolazioni fiscali di legge previste per la prima casa, inoltrando una specifica istanza al Tribunale competente sulla procedure esecutiva.

Le agevolazioni fiscali per la prima casa, lo ricordiamo, consistono nella riduzione dal 7% al 3% dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali ridotte a misura fissa per entrambe di 129,11 euro in luogo dell'imposte "non prima casa": ipotecaria, pari al 2% del valore dell'immobile imposto a ipoteca; catastale, calcolata sull'1% del valore catastale dell'immobile.

Benefici fiscali considerevoli, quindi, ma di cui si può godere solo in presenza di precise condizioni.


Quali? La prima è che chi acquista deve svolgere la propria attività lavorativa oppure risiedere nello stesso comune di residenza (o si deve impegnare a trasferirla entro diciotto mesi) dove si trova l'immobile venduto in asta.

Con una eccezione: il requisito della residenza non è richiesto per le forze di polizia e gli appartenenti ad altri ordinamenti militari e civili.

Altro limite che impedisce all'aggiudicatario di godere dei benefici fiscali è l'essere titolari in via esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa acquistata con le agevolazioni per la prima casa varate a partire dal 1982.

Un vincolo importante è poi nelle caratteristiche dell'immobile comprato all'asta: se è di lusso i benefici fiscali non scattano.


Cosa si intende per abitazione di lusso? È quella che è superiore ai 160 metri quadri netti; con un soffitto la cui altezza è superiore ai 3,30 metri, ha pavimenti o rivestimenti con materiali pregiati, è provvista di piscina o campo da tennis o altra struttura analoga.

È bene che l'aggiudicatario verifichi con molta attenzione il possesso dei requisiti per l'ottenimento dei benefici fiscali perchè sono previste sanzioni salate nel caso in cui l'Ufficio del registro verifichi la mancanza delle condizioni.


È prevista, infatti, una soprattassa del 30% e il pagamento degli interessi di mora, oltre naturalmente il dover pagare l'imposta con le aliquote previste.

L'aggiudicatario, infine, una volta ottenuti i benefici fiscali non potrà cedere la casa acquistata con la vendita giudiziaria nè a titolo oneroso nè gratuito, prima del decorso di cinque anni dalla data del decreto di trasferimento.

Pena la perdita delle agevolazioni.


21 febbraio 2008



Marco Muffato





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